Maxi sanzione per lavoro sommerso
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) ha prodotto una nota di chiarimento, lan.856/2022, riguardo all’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso e irregolare, introdotta con l’articolo 3 della L. 73/02. In primo luogo l’Ispettorato specifica che la “maxisanzione” si applica ai datori di lavoro privati, alle imprese, comprese quelle dell’agricoltura, agli enti pubblici economici, alle persone fisiche che utilizzino prestazioni dilavoro occasionali disattendendo le prescrizioni previste dall’art. 54-bis, comma 6, lett. a, del D.L. n. 50/2017e specificando poi che, affinché possa configurarsi un rapporto di lavoro irregolare, devono verificarsi contestualmente due condizioni:
-l’omissione datoriale relativa alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (entro le ore24 del giorno antecedente);
-la sussistenza, nel caso concreto, di un rapporto di lavoro che sia ascrivibile alle forme della subordinazione (ex art. 2094 c.c.).
Per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, in merito alla possibile sospensione dell’attività aziendale per lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale chiarisce che, in ragione della intrinseca stagionalità dei lavori e/o dalla natura avventizia delle prestazioni, per ottenere la revoca di un eventuale provvedimento di sospensione, oltre naturalmente a ottemperare a tutte le prescrizioni di adeguamento, non è necessario l’impresa mantenga “forzosamente” il rapporto di lavoro con i lavoratori irregolari per almeno 3 mesi come avviene per gli altri settori. Per la regolarizzazione del personale sarà possibile ricorrere a soluzioni contrattuali diverse, compatibili però con la prestazione di lavoro subordinato già resa, come ad esempio contratti a tempo indeterminato, anche part-time (non meno del 50%), o a termine (a tempo pieno) di durata di almeno 3 mesi.
Pos, l’obbligo riguarda anche le aziende agricole
Il decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anticipa al 30 giugno 2022 l’obbligo di dotarsi del POS e di accettare pagamenti elettronici.
Chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
L’obbligo riguarderà anche le aziende agricole che esercitano attività di vendita diretta (al dettaglio) e attività agrituristiche.
Impianti fotovoltaici, sempificazioni
L’art. 9 comma 1 bis, che è stato inserito ex novo in sede di conversione del decreto legge, va a sostituire il comma 9 bis art. 6 del D.l. 28 del 2011.
Il nuovo comma, di fatto, estende anche alle opere connesse la Procedura abilitativa semplificata PAS già in vigore per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche cave.
Sempre lo stesso comma dispone che la PAS si applichi ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra in grado di ruotare, che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Il successivo comma 1-quinquies, sempre dell’art. 9, anche questo inserito in sede di conversione in legge, dispone che siano realizzati mediante Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti. Questi ultimi devono ricadere in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica, e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.
You must be logged in to post a comment Login