Nuova etichettatura sul latte. Per saperne di più abbiamo intervistato Angelamaria Allegra, veterinario dirigente del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria Area B [Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati] – Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Novara.
Quale significato assume la nuova etichetta?
La nuova etichettatura sull’origine del latte e del latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, che è entrata in vigore il 19 aprile scorso, vuole rappresentare da una parte una misura di salvaguardia della filiera latte italiana e dall’altra una misura di trasparenza dei produttori nei confronti dei consumatori.
I consumatori hanno il diritto di essere informati correttamente sui prodotti che acquistano per poter fare delle scelte consapevoli.
Non è una norma a carattere definitivo, ma verrà applicata in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.
Si possono già trovare in vendita confezioni su cui l’indicazione dell’origine del latte è stata fatta con un’apposita etichetta?
Certamente. Le indicazioni di origine che possiamo trovare sulle confezioni di latte o di prodotti lattiero caseari sono due: una riguarda l’origine della materia prima latte, ovvero il Paese di mungitura, l’altra indicazione riguarda il Paese in cui il prodotto è stato condizionato (si intende l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o UHT) o trasformato (si intende il paese di origine dell’alimento, ovvero quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che abbia cioè generato un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).
Queste indicazioni devono essere, indelebili, visibili e facilmente leggibili, quindi non devono essere nascoste, oscurate o separate tra di loro.
Ricordiamo inoltre che prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, quindi con una diversa etichettatura, possono essere messi in commercio per 180 giorni (fino al 21 ottobre 2017).
Che cosa indica l’etichetta?
L’etichetta fornisce informazioni sull’ origine del latte alimentare o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e per fare ciò si fa ricorso alle seguenti diciture:
«paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
«paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Se il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari è stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere esplicitata scrivendo semplicemente: «origine del latte» seguita dal nome del Paese.
Se le fasi di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture:
“latte di Paesi UE”: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
“latte condizionato o trasformato in Paesi UE”: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
La nuova etichettatura si applica a tutti i prodotti contenenti latte?
Sono esclusi i prodotti DOP e i IGP in quanto si tratta di produzioni che obbligatoriamente devono essere prodotte con latte di origine italiana, nonché fabbricati e confezionati in Italia; i prodotti biologici perché hanno già una normativa specifica che definisce come devono essere prodotti ed etichettati (Regolamento n. 834/2007 del 28 giugno 2007); i prodotti contenenti latte o derivati che non costituiscono un prodotto lattiero-caseario (es. cioccolato, ravioli alla ricotta, biscotti, latti aromatizzati); il latte fresco per il quale già dal 2004 esiste una norma che impone di indicare l’origine della materia prima cruda; i formaggi fusi in quanto non rientrano nella definizione di formaggio di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033
Non ci sono invece esclusioni per quanto concerne la specie animale che ha fornito il latte crudo, ovvero la norma vale oltre che per il latte vaccino anche per quello bufalino, ovi-caprino, d’asina.
Su quale tipo di latte e prodotti lattiero caseari si trova la nuova etichettatura?
Su tutti gli altri, ovvero tutti i tipi di latte alimentare che non siano il latte fresco (UHT, sterilizzato, a lunga durabilità, microfiltrato), su latte e creme di latte concentrati e non concentrati con o senza aggiunta di zuccheri, su creme coagulate, creme fermentate e acidificate, yogurt, formaggi e altri latticini (ricotta, mascarpone) che non siano DOP, IGP o biologici.
L’obbligo dell’indicazione di origine non vale per prodotti provenienti da altri Paesi o destinati ad essere commercializzati in altri Paesi. Sono inoltre esclusi i prodotti venduti sfusi, quelli confezionati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Il latte e i derivati del latte provenienti da altri paesi della Comunità utilizzati dai produttori italiani sono fabbricati nel rispetto di regolamenti e norme che sono uguali e comuni per tutti i Paesi dell’Unione Europea, di conseguenza le garanzie igienico sanitarie fornite sono identiche a quelle dei prodotti italiani. Inoltre tutti gli alimenti di origine animale, di conseguenza anche il latte e i derivati, di provenienza comunitaria introdotti nel nostro paese sono oggetto di controlli a campione di tipo fisico e microbiologico che ci permettono di monitorare la situazione generale. Ma anche i produttori italiani che utilizzano questi ingredienti per le loro produzioni effettuano controlli ed analisi mirate per verificare la conformità igienico sanitaria delle materie prime e dei semilavorati.
Le nuove indicazioni valgono anche per i semilavorati o gli eventuali ingredienti derivati dal latte (come panna, burro e siero di latte) utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero caseari preimballati?
Il decreto specifica che le disposizioni si applicano ai prodotti preimballati destinati al consumatore finale, escludendo quindi i semilavorati e gli altri ingredienti derivati dal latte destinati ad altri operatori del settore alimentare per le loro lavorazioni.
Tuttavia ai sensi reg. 1169/11 gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività devono anche fornire le informazioni necessarie per consentire una corretta etichettatura.
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