Giovane, disimpegnato, piacevole, che ben si sposa a molti prodotti dell’autunno: è il vino novello. Quindici anni fa faceva registrare grande interesse sia in Italia che all’estero. Oggi la sua produzione e le vendite sono un po’ offuscate. Assoenologi stima che la produzione 2015 sarà tra i 3 ed i 4 milioni di bottiglie, contro i quasi 10 milioni del 2010.
Prodotto per la prima volta in Italia nel 1975 dalla Marchesi Antinori, è stato successivamente regolamentato con almeno il 40% di uve sottoposte a fermentazione con macerazione carbonica, un metodo piuttosto costoso sia in termini di materia prima che di tecnologia.
“In sintesi – spiega Giuseppe Martelli, direttore generale di Assoenologi – I grappoli interi vengono stipati in serbatoi di acciaio in cui viene immessa anidride carbonica. Le uve restano nei contenitori per circa due settimane a una temperatura di 28° – 30°: Durante questo periodo si attiva un’autofermentazione enzimatica che trasforma gli zuccheri in alcol e stimola la produzione di glicerolo, elemento principe della morbidezza del vino e responsabile dell’estrazione dei componenti della buccia, limitando il rilascio di parti significative di tannino, responsabile della sensazione di astringenza. L’uva viene poi pigiata e subisce la normale fermentazione che si completerà in quattro o sei giorni. Completata la trasformazione da mosto a vino, il novello viene travasato, filtrato e messo in commercio”.
La menzione tradizionale “novello” o “vino novello”, è disciplinata da dal Decreto ministeriale 13 agosto 2012 ed è riservata alle categorie dei vini Dop e Igp, tranquilli e frizzanti. I relativi metodi di elaborazione e l’epoca in cui detta tipologia deve essere immessi al consumo sono specificati nell’allegato 7 de prima citato Dm.
“La commercializzazione del vino Novello può avvenire alle ore 0.01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve – aggiunge Martelli -. Esso non va confuso con il “vino nuovo”, che solitamente si commercializza a marzo-aprile e non subisce macerazione carbonica. La qualificazione “novello” o “vino novello” può essere utilizzata soltanto nella designazione dei vini a Indicazione geografica tipica o a Denominazione di origine i cui i disciplinari di produzione la prevedono.
IL VINO NOVELLO IN PILLOLE
Le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche del vino novello devono essere acquisite nella rispettiva zona di produzione e/o di vinificazione.
L’imbottigliamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno della vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la produzione.
Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a dieci giorni.
Nella preparazione dei vini novelli deve essere presente almeno il 40% di vino ottenuto mediante macerazione carbonica di uva intera.
Il contenuto alcolico del vino novello non deve essere inferiore a 11 gradi.
Il contenuto minimo di zuccheri residui non deve superare i 10 grammi per litro.
I vini novelli devo riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve.
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