di Fabrizio Filiberti
Disoccupati e cassintegrati possono lavorare in agricoltura senza perdere il diritto alle prestazioni
L’Inps, con la circolare 76 del 23 giugno, ha precisato che l’articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza, possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
I percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, invece, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse.
I 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Inpa – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Definizione delle istanze di esonero per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli “under 40”
La circolare n. 72 del 9 giugno 2020 dell’INPS ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La legge in argomento ha previsto, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte.
Al riguardo, si evidenzia che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti (cfr. la circolare n. 157/2019), pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario acquisire la visura dal Registro Nazionale Aiuti.
Per le domande di esonero per gli aiuti concessi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai quarant’anni, già presentate, l’Istituto sta verificando il rispetto del massimale de minimis.
Acquisita la visura dal Registro Nazionale Aiuti, l’istanza di esonero è elaborata
automaticamente e viene inviata, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio, una comunicazione con l’invito ad accedere al Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli per verificare l’esito dell’istanza.
In caso di esito positivo, l’avviso di pagamento relativo alla tariffazione elaborata nel corrente anno 2020, relativo anche ad anni pregressi, sarà rielaborato tenendo conto del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo.
Operativo anche per l’agricoltura il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Le piccole e medie imprese del comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura possono accedere in maniera diretta al Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale. Lo stabilisce la Circolare operativa 14/2020 del Mediocredito Centrale, la quale comunica che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 78, comma 2-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Rilancio), l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”. Pertanto, tramite i canali bancari, è possibile trasmettere al gestore sia le richieste di ammissione alla garanzia diretta, sia le richieste di ammissione alla riassicurazione/controgaranzia
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