Un passo avanti a Bruxelles nella pressione per chiedere l’applicazione automatica della clausola di salvaguardia a difesa del riso europeo dalle importazioni a dazio agevolato dal Sudest asiatico.
Alla luce della revisione del Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la sua posizione tenendo conto della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) che ha annullato l’atto di esecuzione della Commissione, la quale imponeva misure di salvaguardia sulle importazioni da Cambogia e Myanmar. Gli Stati membri hanno dibattuto a lungo sull’SPG, dove le misure di salvaguardia sono state tra gli argomenti più discussi. Il Copa e la Cogeca, gli organismi cui fanno capo gli agricoltori e le cooperative europee, hanno accolto con favore il risultato, poiché l’introduzione di diverse importanti modifiche dovrebbe in ultima analisi portare alla protezione dei coltivatori di riso dell’UE.
Negli ultimi anni, la Cambogia e il Myanmar, due dei principali produttori mondiali di riso, hanno tratto grandi vantaggi dall’accordo “EBA” (Everything but Arms), che ha permesso loro di esportare in Europa volumi considerevoli ed esenti da imposte, mettendo a rischio la sopravvivenza dei produttori dell’UE. Nonostante l’attivazione della clausola di salvaguardia nel 2019 da parte della Commissione europea, la Corte di giustizia europea ha emesso un’importante sentenza che ha annullato l’atto di esecuzione della Commissione. Questo è stato un chiaro segnale dell’importanza di rafforzare nuovamente il quadro normativo.
Giuseppe Ferraris, presidente Gruppo Riso di Copa-Cogeca: “Era importante che il Consiglio reagisse, come ha fatto. Il Copa e Cogeca accolgono con particolare favore l’introduzione dell’obbligo di considerare l’intero settore del riso, soprattutto la parte a monte, quando si avvia un’indagine (articolo 23)”. Dopo la complicata esperienza dell’attivazione della salvaguardia, gli agricoltori non sono stati adeguatamente considerati, e questo difetto è stato sottolineato anche dalla sentenza della Corte.
“Accogliamo con favore lo sforzo del Consiglio di rafforzare il meccanismo di sorveglianza di cui all’articolo 32. – aggiunge Ferraris – Questo articolo introduce il concetto di sorveglianza speciale, che può essere attivata su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione. In particolare, l’introduzione del capitolo 3 porterà maggiore chiarezza sui criteri attraverso i quali viene condotta la sorveglianza speciale. È ora essenziale che tutte le istituzioni europee compiano rapidi progressi nel trilogo, poiché il tempo è fondamentale per i risicoltori europei”.
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