di Paolo Guttardi
Risarcimenti danni da selvaggina, Confagricoltura ricorre al Tar contro la delibera regionale
Confagricoltura ricorrerà al Tar contro la delibera della Regione Piemonte relativa al risarcimento danni da selvaggina in regime “de minimis”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 10/09/2015. Confagricoltura aveva chiesto che si aprisse un confronto per rivedere le nuove norme, fortemente penalizzanti per le aziende agricole oggetto di danni da fauna selvatica. La delibera della Giunta regionale, approvata il 31 luglio, stabilisce infatti nuovi criteri per l’erogazione dei fondi a titolo di risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agrarie, collocando la concessione dei finanziamenti nell’ambito del regime cosiddetto “de minimis”, che fissa un plafond massimo di 15 mila euro nell’arco di un triennio per tutti gli aiuti concessi, dallo Stato, ad ogni singola azienda. Confagricoltura contesta questa decisione, in quanto i finanziamenti che la Regione eroga alle aziende agricole a copertura dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni devono essere considerati un risarcimento del danno e non un contributo. A nulla è valsa la richiesta di Confagricoltura di revocare la deliberazione adottata aprendo un confronto con la parte agricola. Di qui la decisione di ricorrere al Tar per tutelare le imprese agricole.
Commissione tecnica affitti = + 0,00 %
La Commissione tecnica provinciale di Vercelli prevista dalla legge 203/82 ha determinato nello 0,00 (zero/zero) % l’indice di adeguamento annuale riferito alla annata agraria 2014/2015 dei canoni di affitto dei terreni. Anche le Commissioni di Novara e di Pavia hanno determinto nell’0,00 % l’indice di adeguamento dei canoni di affitto.
Va precisato che, se nella legge 203 questo indice si riferisce all’equo canone, peraltro cancellato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 318/2002 in quanto ancorato ai vecchi estimi catastali, viene comunque utilizzato nell’aggiornamento del canone liberamente stabilito tra proprietatio ed affittuario nei patti in deroga.
Questo ultimo meccanismo, previsto dall’articolo 45 della legge 203/82, laddove prevede la validità degli accordi in deroga alle norme imperative della legge stipulati con l’assistenza in sede contrattuale delle rispettive organizzazioni sindacali, ha consentito, con reciproca soddisfazione, di salvare e sviluppare lo strumento del contratto di affitto, essenziale nella moderna agricoltura, evitando innumerevoli contenziosi legali.
Fornitura di energia elettrica e gas alle imprese agricole, l’Iva è al 10%
La Tabella A, parte III, n. 103, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (cosiddetto “decreto Iva”), anche in base alle successive modificazioni introdotte con l’art . 2 comma 40 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 24/12/2003), prevede che siano assoggettate all’aliquota agevolata del 10%, tra le altre, le cessioni di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili . Qualora le imprese agricole rilevassero eventuali errori di aliquota nella fatturazione dell’energia elettrica, dovranno presentare al fornitore formale istanza ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Ritorna l’obbligo dell’indicazione dello stabilimento di produzione
Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge di delegazione europea che all’art.4 contiene la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 1169/2011 in materia di etichettatura.
L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. Allo stesso tempo partirà a breve la notifica della norma alle autorità europee per la preventiva autorizzazione. L’Italia insisterà sulla legittimità dell’intervento in applicazione di quanto previsto dall’articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, motivandola in particolare con ragioni di più efficace tutela della salute dei consumatori.
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