Prolungamento di un anno delle Misure 10 e 11 del Psr
La Regione Piemonte con una nota ha precisato che l’adeguamento tramite prolungamento dell’impegno terminato nel 2019 comporta l’allungamento di un anno del periodo in cui l’azienda aderente deve rispettare gli impegni assunti e terminati il 10/11/2019. Pertanto il periodo complessivo di impegno assume una durata di 6 anni e va dall’11/11/2014 al 11/11/2020. Per impegni terminati nel 2019 si intendono tutti gli impegni che il singolo beneficiario aveva in essere a quel momento, comprensivi quindi degli eventuali impegni facoltativi a cui aveva a suo tempo aderito. A questo proposito – chiarisce la Regione – si ricorda che l’impegno facoltativo, a differenza dell’impegno di base, può non essere assunto dall’azienda con l’adesione all’operazione specifica, ma, qualora assunto volontariamente, diventa a sua volta obbligatorio e deve essere mantenuto fino alla conclusione dell’impegno di base cui si accompagna. Il beneficiario – puntualizza ancora la nota della Regione – è libero di aderire o meno all’anno di prolungamento, ma se aderisce deve prolungare tutti gli impegni terminati nel 2019.
Pac e Psr, domande senza penalità entro il 9 luglio. Entro il 30 giugno la domanda di anticipo
Solo per quest’anno, in seguito all’emergenza COVID-19, ci sarà la possibilità di pr esentazione tardiva delle domande iniziali e delle domande di modifica relative alla domanda unica, alle domande a superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali, nell’ambito dei PSR, ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, senza applicazioni di riduzioni, sino al 9 luglio 2020.
C’è invece tempo solo fino al 30 giugno per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori per accedere all’anticipo della Pac per l’anno 2020, pari al 70%, stabilito per venire incontro alle esigenze di liquidità delle aziende agricole danneggiate dall’epidemia di Covid-19.
Controllo irroratrici
Con lettera prot. n. 16837 del 26/05/2020 il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato i nuovi termini della validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 e 12 del Dlgs 150/2012
In particolare con la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicata sulla G.U. n.110 del 29 aprile 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, sono stati ridefiniti i termini di scadenza degli atti amministrativi.
Il nuovo comma 2 dell’art. 103 proroga di 90 gg oltre la data di dichiarazione di fine emergenza Covid19 (attualmente il 31 luglio 2020) tutte le autorizzazioni, abilitazioni, etc. in scadenza dal 31 gennaio 2020 a 31 luglio 2020.
“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza….”
Viene inoltre definito, tra l’altro, che tale proroga di validità debba essere applicata anche per i controlli funzionali e le tarature delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
DL Rilancio: contributo a fondo perduto per i mancati ricavi da COVID-19
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.
La richiesta potrà essere predisposta e inviata rivolgendosi ai nostri Uffici.
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto fra il 15 giugno e il 24 agosto.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus.
Nel DL rilancio promozione del lavoro agricolo
L’art. 94 co 1 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), prevede la possibilità per i lavoratori in Cassa integrazione con sospensione totale delle ore lavorate, nonchè ai percettori di NASPI, Disoccupazione e reddito di cittadinanza la possibilità di stipulare contratti a termine, con datori di lavoro del settore agricolo, non superiori a 30 giorni e rinnovabili per altri 30 giorni.
L’INPS ha precisato che i percettori di Reddito di Cittadinanza che stipulano tali contratti non subiscono la perdita o la riduzione dei benefici previsti nel limite di € 2.000,00 all’anno, inoltre gli stessi non sono sottoposti all’obbligo di presentazione del modello “RdC/PdC-com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.
Cumulabilità agevolazioni Nuova Sabatini
Le agevolazioni “Nuova Sabatini” possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche – inquadrabili come aiuti di Stato – concesse per le medesime spese, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento.
Inoltre, tali agevolazioni possono coesistere, sulle medesime spese ammissibili, con le norme che prevedono benefici di carattere fiscale (ad. es. Super e Iper-Ammortamento) applicabili alla generalità delle imprese.
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