di Fabrizio Filiberti
PAC post 2020: lista di possibili eco-schemi prevista dalla Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole che potrebbero essere considerate eco-schemi nell’ambito della futura PAC. La lista intende migliorare la trasparenza del processo di definizione dei piani strategici della PAC e fornisce agli agricoltori, alle amministrazioni, agli scienziati e alle parti interessate una base per ulteriori discussioni su come utilizzare al meglio gli eco-schemi. Il nuovo strumento rappresentato dagli eco-schemi è progettato per fornire un sostegno agli agricoltori che decidono di aumentare l’ambizione ambientale e climatica delle loro attività. Gli eco-schemi contribuiranno in modo significativo alla transizione “verde” ed al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, nell’ambito delle strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità”.
Per poter essere considerate eco-schemi, le pratiche agricole dovrebbero:
– riguardare attività relative a clima, ambiente, benessere degli animali e resistenza agli antimicrobici;
– essere definite sulla base delle esigenze e delle priorità individuate a livello nazionale/regionale nei rispettivi piani strategici della PAC;
– prevedere un livello di ambizione che vada oltre i requisiti e gli obblighi stabiliti dalle regole sulla condizionalità;
– contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal.
L’elenco delle potenziali pratiche agricole che possono considerarsi eco-schemi include: pratiche di agricoltura biologica, pratiche quali la rotazione delle colture con colture leguminose, l’agricoltura conservativa a basse emissioni di carbonio e l’uso estensivo di prati permanenti, l’agricoltura di precisione (pratiche volte a ridurre l’uso dei fattori di produzione o l’uso di additivi per mangimi) e pratiche di allevamento benefiche per il benessere degli animali.
Cumulabilità “Nuova Sabatini” con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di bilancio per il 2020, all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192 di cui alla legge sopra citata, laddove è stabilito che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”
Proroga dell’esonero per la certificazione antimafia
Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legge 183/2020 (Milleproroghe) – in corso di conversione – dispone una proroga al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia dell’esonero dagli obblighi di deposito della documentazione e dell’informativa antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.
L’ulteriore proroga della disposizione introdotta con il D.L.113/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n,132, è stata richiesta da Confagricoltura, per non gravare con ulteriori oneri burocratici, sulle aziende agricole.
Proroga della validità dei patentini per i fitofarmaci
A causa dell’emergenza sanitaria in atto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati già oggetto di proroga e per quelli scadenti tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza Covid19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza
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