Rinnovo del contratto di lavoro agricolo
Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, siglato a Roma nella sede di Confagricoltura tra le organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori (Flai- Cgil, Fai – Cisl e Uila – Uil), introduce importanti novità a favore dei lavoratori e della crescita delle imprese del settore. A livello retributivo l’accordo, che ha una durata quadriennale, prevede un aumento del 2,9% per il biennio 2018/2019, suddiviso in due tranche da 1,7% a partire dal 1° luglio 2018 e da 1,3% dal 1° aprile 2019.
Il contratto, che era scaduto il 31 dicembre scorso, introduce alcune novità sul piano normativo, includendo professionalità finora non riconosciute dal CCNL, legate alle nuove tecnologie e a nuovi processi colturali. Particolare rilevanza viene altresì data all’ampliamento della delega ai contratti provinciali di lavoro in materia di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che non è più limitata solo alla possibilità di definire la settimana corta, ma a qualsiasi altra forma di distribuzione dell’orario di lavoro nel limite delle 39 ore settimanali. In pratica una maggior flessibilità che consente di soddisfare meglio le esigenze organizzative delle diverse imprese agricole.
Accesso alla Riserva Nazionale
Entro il 10 luglio 2018 possono essere presentate le domande di accesso alla Riserva Nazionale per gli agricoltori in possesso dei requisiti previsti. In questo modo è possibile, a seconda dei casi, ottenere nuovi titoli pac o l’incremento dii valore di quelli già in portafoglio. Al riguardo AGEA Coordinamento con una propria circolare ha confermato l’utilizzo delle risorse in via prioritaria per assegnare diritti ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l’attività (Fattispecie B) e si prevede che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D (rispettivamente Abbandono Terre e Compensazione di svantaggi specifici) si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, a norma dell’art. 31 del 1307/2013, per un limite massimo pari all’1,5%.
Stop al contante
Dal 1° luglio la retribuzione non potrà più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Da tale data, infatti, i datori di lavoro privati (compresi quindi anche gli agricoli) dovranno utilizzare modalità di pagamento tracciabile, quali bonifici, assegni, o altri strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, commi 910 – 913 della Legge n. 205/2017).
Si tratta di una novità sicuramente impattante, dal punto di vista operativo, sui datori di lavoro privati e segnatamente su quelli agricoli, che utilizzano ancora in modo abbastanza diffuso il contante, anche in ragione di alcune caratteristiche precipue del lavoro agricolo (stagionalità, discontinuità, etc.) e della composizione della platea dei lavoratori, ove l’incidenza degli stranieri è piuttosto elevata.
A tal fine sono in corso pressioni per ottenere delle modifiche alla attuale normativa, in particolare l’esclusione dei datori di lavoro agricoli o quantomeno la proroga della sua entrata in vigore.
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