di Fabrizio Filiberti
Esoneri contributivi
L’INPS con messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 ha fornito prime indicazioni sull’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’art. 16 del DL n. 137/2020 e all’art. 21 del DL n. 149/2020 (cd. “ristori” e “ristori bis”).
Tali norme hanno previsto l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione della quota INAIL, a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (DL n. 137/2020) e a dicembre 2020 (DL n. 149/2020), appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Di seguito i principali aspetti contenuti nel messaggio INPS:
l’esonero si applica alle imprese delle filiere agricola, della pesca e dell’acquacoltura che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO indicati nell’allegato n. 3 al decreto-legge n. 149/2020 che sostanzialmente ricomprende tutte le attività agricole, in virtù della piena inclusione dei codici 01.XX, 02.XX, 03.XX;
il beneficio rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. “Temporary Framework”) e quindi si applica nel limite di 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
per accedere all’esonero occorre presentare apposita istanza, con modalità che saranno successivamente indicate dall’INPS;
per i lavoratori autonomi agricoli, in attesa di disporre dell’istanza di esonero, l’INPS precisa che possono portare in detrazione sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata 2020) un dodicesimo della contribuzione dovuta (relativo quindi solo all’esonero di novembre 2020), con esclusione dei contributi INAIL. Gli importi da portare detrarre sono indicati in un’apposita tabella del messaggio allegato per ciascuna fascia di reddito che coincide con quella da noi pubblicata con la nota del 5 novembre 2020;
per i lavoratori autonomi agricoli l’esonero si applica per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione previdenziale. L’importo da portare in detrazione va quindi moltiplicato per il numero di unità attive. Laddove si tratti di imprese che hanno anche diritto ad altre agevolazioni contributive – come, ad es., i giovani agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta nel 2017, 2018 o 2020 – l’importo della detrazione indicato nella tabella INPS deve essere ridotto in misura proporzionale all’altra agevolazione spettante.
Interventi specifici in agricoltura
– esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
– esenzione IRPEF redditi agrari, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
– istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021;
– il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;
– l’incremento della dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021;
Interventi in materia di lavoro e previdenza
-proroga per un massimo di dodici settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
-concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli, richiesta per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
-estensione dello sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, si aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui;
-in via sperimentale per il biennio 2021-2022, estensione a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;
– proroga al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (articolo 54, commi 11-13)
-proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale;
-stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (articolo 3).
Interventi in materia fiscale
-istituzione di un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale
-la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
-modifica del regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, consentendo di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
-detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività; di interesse generale per il perseguimento di finalità; civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l’ambito applicativo della misura; del credito d’imposta in formazione 4.0; del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell’ambito applicativo;
-modifica della plastic tax, al fine tra l’altro di differire al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta;
– si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
Misure a sostegno alla liquidita’ e allo sviluppo delle imprese
– Istituzione di un “Fondo a sostegno dell’impresa Fondo impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile;
-Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;
– Estensione dell’operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
– Proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento;
-proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale;
-incremento, per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri;
-conferma anche per il 2021 delle garanzie concedibili dal Ministero dell’economia e delle finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili per progetti riferiti al Green New Deal;
No all’imposta al 15% per lo Iap che decade per la vendita nei 5 anni
Con la risposta all’interpello 551 del 18 novembre, l’Agenzia delle Entrate, ha confermato che l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che decade dai benefici della piccola proprietà contadina (PPC) deve assolvere l’imposta di registro in misura del 9% (e non del 15%).
Il caso proposto nell’interpello riguardava uno Iap che aveva acquistato un terreno agricolo avvalendosi delle agevolazioni Ppc (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009) che consistono nella possibilità di assoggettare alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa essendo dovuta la sola imposta catastale dell’1%, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola.
Decadono dalle agevolazioni i beneficiari che, prima che siano trascorsi 5anni dalla stipula degli atti, alienano i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
L’istante che aveva acquistato il terreno avvalendosi del trattamento fiscale agevolato, a seguito della difficoltà del mercato agroalimentare, si era visto costretto a rivendere i suddetti terreni prima della fine del periodo quinquennale di osservazione.
Chiedeva, pertanto, quale fosse la corretta imposta di registro da applicare.
La norma da prendere in considerazione è l’art. 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur) il quale prevede:
– l’applicazione dell’imposta in misura pari al 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”;
– L’applicazione dell’imposta in misura pari al 15% se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola.
Come confermato dalla risposta all’interpello del 18 novembre, dalla lettura al contrario di quest’ultima disposizione si ricava che il trasferimento di terreni agricoli e pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti o Iap iscritti nella previdenza è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli immobili in “genere”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si era anche espressa di recente con una risposta ad una consulenza giuridica (la 7 del 2020), nella quale aveva chiarito che gli Iap e i coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli senza richiedere i benefici dell Ppc, devono assolvere, sull’atto di trasferimento, l’imposta di registro in misura pari al 9%. Ora arriva quindi un’ulteriore conferma, ovvero che l’aliquota del 9% trova applicazione anche in caso di decadenza.
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