di Paolo Guttardi*
Riso biologico, arriva il chiarimento interpretativo
Nel novembre 2010 la Giunta Cota aveva deliberato una deroga rispetto al decreto ministeriale D.M. n. 18354 del 27/11/2009, che prevedeva, per il riso biologico, l’obbligo di monosuccessione per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio.
Con la deroga (DGR n. 55-954 del 3/11/2010), considerato che l’introduzione di colture diverse dal riso, nello specifico ambiente idrogeologico della risaia, poteva non dare risultati soddisfacenti sul piano tecnico, invece il riso poteva essere coltivato sempre in monosuccessione.
Con la delibera regionale del 3/11/2014 n. 41-526 è stata invece reintrodotta la norma che prevede che «il riso possa succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti almeno da due cicli di colture di specie differenti». Adesso arriva il chiarimento interpretativo su come considerare la rotazione del riso. Insomma i tre cicli di monosuccessione da quando si contano? La Regione con nota del 23/12/2014 n. 1634, ha considerato il 2015 come “anno zero”, e pertanto è dal 2015 che si iniziano a contare i tre cicli. La Regione Piemonte, inoltre considera l’opportunità che, in attuazione di una corretta gestione aziendale, l’azienda effettui la rotazione prevedendo la coesistenza delle tre colture nella stessa annata, secondo un preordinato piano colturale.
Consorzio agrario del Piemonte Orientale
Con l’assemblea dei delegati svoltasi ad Alessandria il 19 dicembre scorso, che ha provveduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha preso il via ufficialmente il Consorzio Agrario del Piemonte Orientale, nato dalla fusione tra i Consorzi agrari di Alessandria, di Novara e di Vercelli.
Mentre la sede legale è a Vercelli, in Piazza Zumaglini, le sedi operative sono ad Alessandria, San Pietro Mosezzo(Novara) e a Vercelli.
Circolazione stradale: calendario e limitazione per l’anno 2015
Come di consueto è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4/12/2014 concernente le direttive e il calendario delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l’anno 2015 dei veicoli adibiti al trasporto di cose.
Il divieto non si applica alle macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, adibite al trasporto di cose che circolano su strade NON comprese nella rete stradale di interesse nazionale. Per poter circolare su queste strade (le ex strade statali di competenza ANAS in pratica) è necessaria l’autorizzazione prefettizia.
* Direttore Confagricoltura Vercelli-Biella
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