a cura di Fabrizio Filiberti
Cumulabilità sostegni PSR credito d’imposta e interventi PNRR
La circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, in conformità ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, la circolare conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato. Tenendo conto di quanto già previsto da codesta Regione con nota del 12.05.2021 “Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.3. Indicazioni in merito alla cumulabilità del sostegno con il Credito d’imposta 4.0” , è stato richiesto alla Regione Piemonte, anche alla luce dei contenuti della circolare numero 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di voler ulteriormente chiarire i limiti di cumulabilità dei sostegni concessi tramite le operazioni del Psr con il Credito d’imposta 4.0 e gli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.
Fermo restando che il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura e che, inoltre, l’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”, prevedendo quindi la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”, ritiene che le misure finanziate all’interno del PNRR possano essere cumulate con altre agevolazioni, comprese quelle del Psr, salvo ovviamente i limiti fissati dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.
Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
La disposizione prevista dal Comma 25, estende all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
In particolare, la disposizione stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dal D.Lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. A tal fine è novellato l’articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Transizione 4.0”
Con la disposizione prevista dal Comma 44, viene, in primis, stabilito che il 2022 sarà l’ultimo anno possibile per usufruire del credito d’imposta per agevolare i beni diversi da quelli 4.0 (beni strumentali “ordinari”) e, come già previsto nella legge di bilancio 2019, l’aliquota applicabile sarà del 6%.
Per quanto riguarda, invece, la misura del credito d’imposta per beni materiali 4.0 e quello per i beni immateriali 4.0, ne è prevista la proroga fino al 2025.
In particolare, viene stabilito che a far data dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, le aliquote per le due tipologie di investimento saranno le seguenti:
Beni materiali 4.0
– 20% fino a 2,5 milioni di euro
– 10% tra i 2,5 e 10 milioni di euro
– 5% oltre i 10 milioni e fino ai 20 milioni di euro.
Beni immateriali 4.0
– 20% fino al 2023
– 15% nel 2024
– 10% nel 2025
E’ bene evidenziare che per l’anno 2022, per quanto riguarda i beni materiali 4.0, restano valide le aliquote previste dalla precedente legge di bilancio, ovvero:
– 40% fino a 2,5 milioni di euro
– 20% tra i 2,5 e 10 milioni di euro
– 10% oltre i 10 milioni e fino ai 20 milioni di euro
mentre per i beni immateriali 4.0 è confermata l’aliquota al 20%.
Viene, inoltre, confermato che sia per i beni materiali 4.0 che per i beni immateriali 4.0, resta ferma la possibilità di consegna fino al 30 giugno del 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia confermato l’ordine di acquisto e pagato almeno il 20% dell’acconto.
Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative
La disposizione prevista dal Comma 45, rimodula e riformula la durata del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. In particolare, viene stabilito che a seconda della tipologia di investimenti effettuati, e del periodo in cui essi sono realizzati si applicheranno percentuali di credito differenziate.
La norma modificando i commi 190 e seguenti dell’art. 1 legge 160/2019 stabilisce che:
· il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 con le seguenti modalità:
o 20 per cento fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 4 milioni di euro;
o 10 per cento nel limite di 2 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031.
Per quanto attiene il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, esso è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 con le seguenti modalità:
o 10 per cento per i periodi d’imposta 2022 e 2023;
o 5 per cento per i periodi d’imposta 2024 e 2025;
resta fermo il limite annuo di 2 milioni di euro.
Viene inoltre stabilito che anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025. In questo caso è riconosciuto in misura pari a:
o 15 per cento per il periodo d’imposta 2022 nel limite di 2 milioni di euro;
o 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro per l’anno 2023;
o 5 per cento nel limite di 4 milioni per gli anni d’imposta 2024 e 2025.
Viene precisato inoltre che nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese relative alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
– Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Il Comma 72 innalza a 2 milioni di euro, a far data dal 1 gennaio 2022, il limite di compensazione previsto dall’art. 34 della legge 388/2000 in materia di crediti di imposta e dei contributi compensabili.
– IVA agevolata per la cessione di bovini e suini
I Commi 527 e 528 estendono, per l’anno 2022, per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, l’applicazione della percentuale di compensazione del 9,5%, misura che il “decreto Sostegni bis” aveva già adottato per il 2021.
La misura interessa i produttori agricoli in regime Iva speciale (art. 34, DPR n. 633/1972), i quali utilizzano le percentuali di compensazione per calcolare l’importo di imposta detraibile in relazione alle cessioni di prodotti agricoli.
Qualifica imprenditore agricolo – Rispetto della prevalenza nel caso di calamità naturali
Con i commi da 985 a 988 viene data soluzione ad una problematica, ex art. 2135 del c.c., nei casi di calamità naturali che pregiudicano in tutto o in parte le produzioni agricole. Com’è noto, a norma del predetto comma 3 dell’art. 2135, sono considerate attività connesse quelle di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione, effettuate dall’imprenditore agricolo, che abbiano ad oggetto prevalentemente i propri prodotti. Pertanto, in caso di calamità naturali che pregiudicano i raccolti riesce estremamente difficile se non impossibile osservare tale condizione, con il rischio di pesanti effetti in ordine al mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di applicazione della normativa fiscale e previdenziale di settore.
Con la disposizione in esame, dunque, si dispone che “gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.
Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi
Il comma 119 riconosce un incentivo contributivo per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi (con dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022).
Tecnicamente si tratta dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’incentivo, riconosciuto ai datori di lavoro privati dall’art. 1, c. 10, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età. Il beneficio viene ora riconosciuto anche per l’assunzione di tutti i lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica.
Deve trattarsi di lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 1, co. 852, della legge 296/2006.
Si ricorda che l’esonero in questione, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (decisione C(2021) 6827 final del 16/09/2021 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021).
Fondo per trattamenti di integrazione salariale in deroga
Con il Comma 120 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022, per la realizzazione di interventi in materia di integrazione salariale in deroga, destinati a tutelare i lavoratori dei diversi settori produttivi, nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica. L’utilizzo del fondo sarà disciplinato con successivo provvedimento normativo.
Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria
Con il Commi da 243 a 247, vengono riconosciuti specifici incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di ulteriori 12 mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi all’articolo 22-ter del d.lgs. n.148/2015 (introdotto dal comma 200 dell’art. 1 della legge in commento: “accordi di transizione occupazionale” su cui si veda sopra):
· bonus per l’assunzione a tempo indeterminato di tale particolare categoria di lavoratori, pari al 50 % del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore, per un massimo di 12 mesi. L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e rientra nei limiti stabiliti dal paragrafo 3.1 del cd. Quadro Temporaneo per gli aiuti COVID;
· possibilità di assumere tale particolare categoria di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga al requisito anagrafico stabilito dalla relativa disciplina (max 29 anni).
Proroga per l’anno 2022 dell’esonero per i lavoratori agricoli autonomi under 40
Grazie anche alla nostra azione, viene prorogato, con il Comma 520, l’esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS nel 2022.
La misura replica l’analoga previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2020 e poi prorogata anche per il 2021 (e presente, pur con alcune differenze, anche negli anni 2017 e 2018).
Ed infatti il comma 520 dell’art. 1 della legge in commento riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’INPS nel corso del 2022, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 24 mesi di attività.
Si ricorda che l’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del CD o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai CD perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione INAIL).
L’esonero dei contributi previdenziali non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo.
Si rinvia dunque per ulteriori approfondimenti alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento, considerato che la norma in commento rinvia alla normativa antecedente (art. 1, c. 503, della legge n. 160/2019), allungandone l’ambito di applicazione al 31 dicembre 2022. Si segnala, da ultimo, la ns. circ. n. 16391 del 23 marzo 2021 di commento alla circolare INPS n.47/2021, contenente le istruzioni operative per la fruizione del beneficio.
Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”
La disposizione normativa prevista dai Commi 47 e 48, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (ex D.L. 69 del 2013_cd. “Nuova Sabatini), prevede uno stanziamento complessivo di spesa pari a 900 milioni ripartito per annualità.
Nello specifico: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per l’anno 2027.
È, inoltre, previsto che l’erogazione del contributo avvenga in più quote da determinare con decreto ministeriale. In particolare, è garantita l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro.
Conseguentemente, è stato ripristinato per finanziamenti di importo superiore a 200 mila euro il funzionamento pluriennale della misura agevolativa in parola, che prevede una ripartizione dell’importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni.
Si ricorda che la misura “Nuova sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
Più in particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo in conto impianti parametrato ad un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti “ordinari” ed al 3,575 per cento per gli investimenti in “tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” (cd. investimenti 4.0).
Si segnala che la rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari) fin dall’avvio dell’intervento (nel 2014), ma, in modo particolare, dall’apertura (nel 2017) del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo “maggiorato” del 30% (3, 575), rispetto al tasso base del 2,75, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0.
L’intervento assicurerà continuità agli investimenti produttivi delle PMI (anche) agricole per l’acquisto di beni strumentali.
Incentivi all’imprenditoria femminile e altre misure di ISMEA
La previsione legislativa dei Commi dal 521 al 526, al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’ISMEA.
È autorizzata altresì, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.
Con riferimento alle modifiche riguardanti le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del Decreto Legislativo 185/2000 la norma ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori (tra i 18 anni e 41 anni non compiuti) anche alle donne di tutte le età. Inoltre, amplia la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.
Si ricorda che la misura in parola prevede mutui agevolati a tasso zero e contributi a fondo perduto, ed è rivolta al “subentro” nella attività agricola ed “all’ampliamento” delle imprese agricole. L’agevolazione è gestita da ISMEA nell’ambito dello strumento “Più impresa – Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura”.
Sono quindi destinate alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 185/2000 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile le risorse del “fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura” (art. 1, comma 506, della Legge 160/2019) che vengono incrementate per l’anno 2022 di ulteriori 5 milioni.
Considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del sud, è stato esteso dal cd. “Decreto semplificazioni” D.L. 76/2020 all’intero territorio nazionale, con conseguente ampliamento della platea di beneficiari, la norma incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 di 15 milioni di euro.
Da ultimo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio.
Tale plafond è destinato a potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013; e a disporre di dati, studi e valutazione specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l’attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune.
Principio di prevalenza e calamità naturali
Riteniamo utile evidenziare il comma 988 dell’art. 1, legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio) che recita:
“988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.”
Nel comma viene infatti prevista la sospensione dalla verifica della prevalenza per i produttori agricoli colpiti da calamità. In particolare la qualifica di imprenditore agricolo permane anche se, a causa di calamità naturali, eventi epidemiologici, epizoozie o fitopatie, l’agricoltore non riuscisse a rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Come è noto l’art. 2135 del Codice Civile consente agli imprenditori agricoli di svolgere le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, utilizzando anche prodotti acquistati da terzi, a condizione che questi ultimi non siano prevalenti. Fino ad oggi però il mancato rispetto della condizione di prevalenza, anche se dovuto a cause di calamità naturali, comportava la perdita della qualifica di imprenditore agricolo con conseguenze estremamente penalizzanti sul piano delle agevolazioni fiscali, degli aiuti, dei contributi, etc.
Con la Legge 234 la qualifica è invece salvaguardata se l’approvvigionamento è effettuato presso altri imprenditori agricoli del medesimo comparto economico. Tale principio si applica in attesa della ripresa della produzione propria e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla declaratoria di eccezionalità dell’evento.
La limitazione del comparto agronomico di riferimento a cui i beni acquistati da terzi devono appartenere rappresenta il criterio di connessione con l’attività agricola. Ad esempio, un produttore viticolo, in presenza degli eventi naturali avversi, non potrà approvvigionarsi di formaggi o latticini nell’ambito di tale nuova disposizione.
L’applicazione della norma dipenderà comunque dal suo coordinamento con le altre disposizioni che regolano le attività del settore agricolo, prime fra tutte quelle che riguardano la qualifica di imprenditore agricolo professionale per la quale è richiesto l’impegno di almeno il 50% del tempo di lavoro in attività agricole e il ricavo dalle stesse di almeno il 50% del reddito.
In questo caso la commercializzazione di prodotti di terzi senza alcuna attività di manipolazione o trasformazione e senza il rispetto della prevalenza non può essere assorbita dal reddito agrario, generando un reddito d’impresa. Tale reddito, attualmente, se non rispetta i limiti previsti per la qualifica IAP, determina la perdita dello status di imprenditore agricolo professionale.
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