Avvisi ai naviganti: Decreto Dignità, le luci e le ombre

Avvisi ai naviganti: Decreto Dignità, le luci e le ombre

Le luci e le ombre del Decreto

di Paolo Guttardi

Con l’approvazione definitiva in legge del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, il cosiddetto Decreto Dignità, sono state introdotte alcune semplificazioni burocratiche sulle prestazioni occasionali, con l’obiettivo di renderne più agevole l’impiego in agricoltura. Non si tratta quindi di una vera e propria reintroduzione del lavoro occasionale accessorio, i cosiddetti voucher, come semplicisticamente riportato dagli organi di stampa, ma di una revisione della disciplina del contratto di prestazioni occasionali introdotto sotto il Governo Gentiloni.

Ma le misure previste dal decreto legge n. 87/2018, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, hanno fortemente ristretto le possibilità di instaurare, rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo anche un aumento dei costi previdenziali a carico del datore di lavoro interessato.

Confagricoltura evidenzia che le limitazioni sui contratti di lavoro a termine introdotte dal decreto Dignità, non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato in virtù dell’esclusione prevista all’articolo 29, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 81 del 2015, che non è stata modificata. Pertanto, i datori di lavoro agricolo potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo del fatto che questi ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale ammortizzatore sociale. Le disposizioni del Decreto Dignità trovano invece piena applicazione nei confronti dei quadri e degli impiegati dell’agricoltura.

Il Decreto legge n. 87/2018, convertito definitivamente in legge, contiene anche l’abrogazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosidetto Spesometro) da parte dei produttori agricoli in regime di esonero (con regime di affari non superiore a 7 mila euro). Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, l’esenzione dall’invio dello spesometro, è esteso a tutti i produttori agricoli esonerati, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Infine, informa l’Ufficio Fiscale di Confagricoltura, le disposizioni di cui al D.L. n. 79/2018, in materia di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, sono state assorbite nel Decreto Dignità. Pertanto, viene confermato che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, scatterà dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica non ricorre per le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia.

fotoavvisi

You must be logged in to post a comment Login